La disciplina dei titoli di credito è contenuta nel Codice Civile dagli articoli 1992 a 2002.
La parte essenziale di tale disciplina stabilisce che il possessore di un titolo di credito ha diritto alla prestazione in esso indicata semplicemente presentando al proprio debitore il titolo stesso purchè, però, sia legittimato nelle forme prescritte dalla legge.
Il debitore, a fronte alla presentazione del titolo da parte del creditore, è obbligato a pagare. E’ prevista però la possibilità di opporre al creditore le eccezioni a questo personali; oltre a quelle di forma, fondate sul contesto letterale del titolo oppure quelle che dipendono da falsità della propria firma e da difetto di capacità o rappresentanza (purchè si tratti di condizioni esistenti al momento dell’ emissione).
La presenza di vincoli sul titolo di credito quali ad esempio pegno, ipoteca o sequestro devono espressamente e visibilmente risultare dal titolo dato che tali vincoli non hanno effetto se non si attuano sul titolo.
I titoli di credito si suddividono nella categoria dei titoli al portatore (come ad esempio le obbligazioni emesse da società per azioni), titoli nominativi (come ad esempio i titoli azionari) ed infine i titoli all’ordine, come assegno e cambiale.
Nell’ ipotesi in cui il possessore di un titolo di credito lo smarrisca, gli venga sottratto oppure ne subisca la distruzione ne può fare denuncia al debitore e ricorrere al Presidente del Tribunale del luogo in cui il titolo è pagabile per ottenerne l’ ammortamento.
Il Presidente del Tribunale, premessi gli opportuni accertamenti sulla verità dei fatti allegati e sul diritto del possessore, pronuncia con decreto l’ ammortamento e autorizza il pagamento del titolo dopo trenta giorni dalla data di pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.