L’acquisizione di lavori in economia, secondo quanto fissato dall’articolo 125 del d.lgs. 163/2006 s.m.i., costituisce una modalità di acquisizione semplificata che viene applicata a lavori, servizi e forniture al di sotto dei 207000,00 euro e per i quali la stazione appaltante può anche svolgere un ruolo di coordinamento diretto — i sistemi utilizzati per la gestione di questa procedura sono l’amministrazione diretta e il cottimo fiduciario.
Nel caso di lavori eseguiti in economia, come già indicato, la stazione appaltante decide di curare direttamente la realizzazione di un’opera e a tal fine si avvale delle competenze interne o esterne in grado di garantire il conseguimento del risultato stabilito.
In questo senso si possono verificare due situazioni principali
a la scelta di perseguire fin dall’inizio dei lavori la gestione degli stessi in economia;
b utilizzare la gestione dei lavori in economia nell’ambito di un appalto in corso, già avviato in un modo diverso e limitatamente ad alcune categorie di lavori che abbiano le seguenti caratteristiche:
-non siano previste dal contratto;
-i lavori non risultino eseguibili con i prezzi indicati dal contratto.
Questo comporta che dovranno essere individuati i nuovi prezzi da applicare ai lavori e forniture e che potranno essere adottate le soluzioni riportate di seguito:
a sulla base di una definizione consensuale e concordata con l’affidatario;
b ricorrendo alla risoluzione del contratto (art. 137 d.lgs. 163/2006 s.m.i.) nel caso non vi sia accordo sulla determinazione dei prezzi da applicare.
Le forme utilizzabili per la esecuzione dei lavori in economia sono essenzialmente quelle:
-della esecuzione in amministrazione diretta;
-della esecuzione a mezzo di cottimo fiduciario.
Lavori in economia – esecuzione in amministrazione diretta
Viene disciplinata dall’art. 125, comma 3, del d.lgs. 163/2006 s.m.i. ed è caratterizzata dal fatto che la stazione appaltante (il soggetto che decide di utilizzare questa modalità) procede all’esecuzione delle opere o degli interventi da realizzare con personale proprio o assunto per tale finalità.
I lavori assunti in amministrazione diretta non possono comportare una spesa complessiva superiore ai 50.000,00 euro.
La scelta di questa tipologia di esecuzione comporta che il responsabile del procedimento proceda:
-all’acquisto dei materiali e al reperimento dei mezzi d’opera;
-all’assunzione del personale necessario per i lavori qualora non sia già disponibile nell’ambito dell’organico dell’ente.
Le ragioni tecniche od organizzative che possono motivare questa scelta sono normalmente legate a:
-possibilità e disponibilità di personale già presente all’interno dell’ente e quindi utilizzabile per l’esecuzione dei lavori con conseguente valenza economica e di qualificazione professionale;
-la disponibilità, da parte dell’ente, dei mezzi e delle attrezzature necessari;
– la specificità di alcuni interventi, che può indurre l’ente a percorrere questo tipo di soluzione sulla base di vari ordini di motivazioni.
Questa modalità è spesso utilizzata dagli enti per lavori di piccola entità in considerazione del fatto che la soglia dei 50.000,00 euro consente la realizzazione di molti degli interventi ordinari (ricorrenti per piccole stazioni appaltanti pubbliche) e che possono essere realizzati con personale proprio, cosa che diventa meno usuale per enti di medie e grandi dimensioni per i quali la maggior parte dei lavori da svolgere si colloca al di sopra del limite dei 50.000,00 euro.
Secondo quanto stabilito dall’articolo 210 del d.P.R. 207/2010, per i lavori in amministrazione diretta di importo inferiore a 20.000,00 euro la contabilità può essere redatta in forma semplificata con apposizione del visto del direttore dei lavori sulle fatture di spesa attestando anche la corrispondenza del lavoro svolto rispetto a quello fatturato. Anche il certificato di regolare esecuzione, per questi lavori al di sotto dei 20.000,00 euro, può essere sostituito con l’apposizione del visto del direttore dei lavori sulle fatture di spesa.
Lavori in economia – esecuzione a mezzo di cottimo fiduciario
Il cottimo fiduciario è una procedura negoziata regolata dall’articolo 125 del d.lgs. 163/2006 s.m.i. in cui le acquisizioni avvengono mediante affidamento a terzi e viene utilizzato per l’esecuzione di lavori in economia nei quali prevale l’aspetto del rapporto di fiducia tra l’esecutore e la stazione appaltante, rappresentata, nella gestione della procedura, dal responsabile del procedimento.
Questo aspetto rappresenta la differenza sostanziale tra l’amministrazione diretta e il cottimo fiduciario che si configura come una sorta di trattativa privata che deve essere svolta secondo una specifica procedura indicata dall’articolo 125, comma 8, del d.lgs. 163/2006 s.m.i. Per i lavori di importo inferiore ai 40.000,00 euro è consentito l’affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento; per i lavori di importo pari o superiore a 40.000,00 euro e fino a 200.000,00 euro l’affidamento mediante cottimo fiduciario avviene previa consultazione di almeno 5 operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi predisposti dalla stazione appaltante sulla base di principi di trasparenza e rotazione.
Secondo quanto indicato dall’articolo 173 del d.PR. 207/2010, l’atto di cottimo fiduciario deve indicare:
a l’elenco dei lavori e delle somministrazioni;
b i prezzi unitari per i lavori e per le somministrazioni a misura e l’importo di quelle a corpo;
c le condizioni di esecuzione;
d il termine di ultimazione dei lavori;
e le modalità di pagamento;
f le penalità in caso di ritardo e il diritto della stazione appaltante di risolvere in danno il contratto, mediante semplice denuncia, per inadempimento del cottimista ai sensi dell’articolo 137 del d.lgs. 163/2006 s.m.i.;
g le garanzie a carico dell’esecutore.
Come nel caso dei lavori in amministrazione diretta e sempre secondo quanto stabilito dall’articolo 210 del d.P.R. 207/2010, per i lavori eseguiti mediante cottimo fiduciario di importo inferiore a 40.000,00 euro la contabilità può essere redatta in forma semplificata con apposizione del visto del direttore dei lavori sulle fatture di spesa attestando anche la corrispondenza del lavoro svolto rispetto a quello fatturato. Anche in questo caso il certificato di regolare esecuzione, per questi lavori al di sotto dei 40.000,00 euro, può essere sostituito con l’apposizione del visto del direttore dei lavori sulle fatture di spesa.