Le clausole di esonero o di limitazione della responsabilità per dolo o per colpa grave sono dichiarate nulle dalla norma con divieto che ha carattere di ordine pubblico in quanto risponde al principio generale della tutela minima dei diritti che è garantito assicurando al creditore un minimo e inderogabile impegno di diligenza da parte del debitore (BIANCA, 1994, 65 ss.).
Le clausole soltanto limitative della responsabilità del debitore riguardano sia il quantum debeatur, fissando l’ammontare massimo del risarcimento cui è tenuto l’obbligato, sia la rilevanza del ritardo nell’adempimento, l’esercizio dell’azione di risoluzione oppure il recesso.
La clausola di esonero da responsabilità va tenuta distinta da quella di manleva con la quale sono trasferite su un terzo estraneo al rapporto obbligatorio le conseguenze economiche del danno in quanto, non pregiudicando il diritto al risarcimento del creditore, la manleva non determina sostanzialmente l’irresponsabilità del debitore, con esclusione dell’ipotesi di dolo del danneggiante
Sulla scorta della differenza strutturale e funzionale della clausola di manleva è stata affermata la validità di quella contenuta nel contratto di appalto con la quale il committente un lavoro o un servizio, ferma la propria responsabilità verso i terzi, riversa la propria responsabilità per l’inadempimento su di un terzo sempre che si ravvisi un interesse del terzo ad assoggettarsi a questo peso economico; del pari valida è stata ritenuta la clausola con la quale il fornitore del bene assume a favore e nei confronti del concedente la responsabilità per i danni derivanti da vizi e difetti del bene oggetto del contratto di leasing esonerandolo dall’obbligazione risarcitoria verso l’utilizzatore.