Occorre premettere che la cambiale, che oggi attraversa un’indubbia fase di decadenza, ha rivestito, nel secolo scorso, un’importanza centrale nei traffici giuridici, anche quale strumento di finanziamento attraverso lo sconto.
La cambiale è un titolo di credito all’ordine che attribuisce al possessore legittimo il diritto incondizionato di farsi pagare una somma determinata alla scadenza indicata.
In particolare, il vaglia cambiario, o pagherò, contiene la promessa fatta da un soggetto (emittente) di pagare, alla scadenza, una determinata somma ad altro soggetto (prenditore). L’emittente è, dunque, il debitore che promette di pagare, mentre il prenditore è il creditore.
La cambiale tratta, invece, ha struttura delegatoria: infatti, contiene l’ordine che una persona (traente) impartisce ad altro soggetto (trattario) di pagare, alla scadenza, la somma specificata nel titolo medesimo a un terzo (prenditore o beneficiario). Il trattario può accettare o meno: se accetta diventa il debitore principale tanto nei confronti di chi dovrà essere pagato, quanto verso chi riceverà il documento dal primo creditore tramite girata. Il traente rimane, comunque, responsabile nei confronti del creditore sia per l’accettazione sia per il pagamento: può esonerarsi, con apposita clausola, dalla responsabilità per l’accettazione, ma non da quella per il pagamento (l’eventuale clausola di esclusione sarebbe nulla).
Tanto l’emissione del vaglia quanto quella della cambiale presuppongono l’esistenza di un rapporto di debito tra emittente e prenditore, nel primo caso, e tra traente e prenditore, nel secondo. La tratta, però, presuppone normalmente l’esistenza anche di un altro rapporto in forza del quale il traente è creditore del trattario o questi sia comunque obbligato o disposto a pagare, per il traente, la somma portata dalla cambiale.
Sotto il profilo economico la cambiale è un mezzo per ottenere e, correlativamente, concedere credito. La funzione di mezzo di credito distingue la cambiale dall’assegno bancario e dall’assegno circolare, che sono, invece, dei mezzi di pagamento, destinati a procurare al possessore la riscossione immediata, a mezzo di una banca, di una determinata somma di danaro, che il traente dell’assegno bancario ha disponibile presso la banca trattaria, o che il prenditore dell’assegno circolare ha versato alla banca emittente.
La cambiale trova la propria disciplina nella legge cambiaria di cui al r.d. 14 dicembre 1933, n. 1669.
La cambiale è un titolo di credito:
all’ordine: può, infatti, circolare mediante girata;
formale: la forma prescritta per la cambiale costituisce elemento essenziale della stessa;
letterale: il contenuto e le modalità di esercizio del diritto sono soltanto quelli che risultano dal tenore del documento;
astratto: nella lettera del titolo manca, infatti, qualsiasi menzione e riferimento al rapporto fondamentale sottostante.
Le obbligazioni cambiarie sono autonome l’una rispetto all’altra. Il principio è desumibile dalla norma di cui all’art. 7 della legge cambiaria, secondo cui l’inesistenza o la falsità di una firma, la presenza di sottoscrizioni di persone incapaci di obbligarsi in via cambiaria e, in generale, l’invalidità di una o più di esse non inficiano la validità delle obbligazioni assunte dagli altri sotto scrittori.
Qualora siano state rispettate le disposizioni di carattere fiscale in materia, la cambiale costituisce titolo esecutivo, nel senso che consente, al suo legittimo possessore, di promuovere direttamente l’espropriazione forzata sui beni del debitore, senza passare attraverso un processo di cognizione.
L’emissione della cambiale trova, ordinariamente, la sua ragion d’essere nella dilazione di pagamento richiesta dal debitore al creditore: questi, ricevendo la cambiale, acquista, anzitutto, una garanzia, potendo, in caso di inadempimento del debitore, soddisfarsi attraverso l’azione esecutiva e, inoltre, entra in possesso di un titolo facilmente trasferibile a terzi.
La prassi, peraltro, conosce anche la c.d. cambiale di favore. Qui l’apposizione della firma cambiaria è fatta da un soggetto al solo scopo di favorire l’immediato prenditore, che potrà così “spendere” il titolo, con l’intesa che, al momento del pagamento, il favorente potrà eccepire al favorito il carattere di favore della firma.
Nella cambiale tratta possono distinguersi due rapporti: il rapporto di provvista, che intercorre tra traente e trattario e il rapporto di valuta, che intercorre fra traente e prenditore. Occorre, tuttavia, evidenziare che i suddetti rapporti non sono rinvenibili in tutti i titoli cambiari: così, ad esempio, nella cambiale di favore che, come detto, viene emessa in mancanza di un rapporto di debito tra emittente e prenditore (scopo di siffatta operazione è quella di consentire al prenditore di ottenere denaro scontando la cambiale in banca).
La cambiale è un titolo formale che, privo di taluno dei requisiti indicati nell’art. 1 della legge cambiaria, «non vale come cambiale». I requisiti sono i seguenti:
la denominazione di cambiale (o vaglia o pagherò cambiario) inserita nel contesto del titolo ed espressa nella lingua in cui esso è redatto;
l’ordine incondizionato di pagare una determinata somma (per la tratta) o l’incondizionata promessa di pagare (per il vaglia cambiario): non è possibile apporre alcuna condizione, pena nullità della cambiale;
il nome, il luogo e la data di nascita – o il codice fiscale – di chi è designato a pagare (“trattario” per le tratte ed “emittente” per i pagherò);
l’indicazione della scadenza e del luogo di pagamento: nel caso di omissione del luogo di pagamento, si intenderà come tale il luogo indicato accanto al nome del trattario, nella cambiale tratta, e quello di creazione del titolo, nel pagherò cambiario;
il nome di colui al quale o all’ordine del quale deve farsi il pagamento (“beneficiario” o “prenditore”). Non sono ammesse cambiali “al portatore”;
l’indicazione del luogo e della data di emissione: nel caso di mancata indicazione del luogo, la cambiale si considera emessa nel luogo indicato accanto al nome del traente, in caso di cambiale tratta, e in quello indicato accanto al nome dell’emittente, in caso di cambiale pagherò; la data di emissione è anche necessaria per valutare la capacità legale e di rappresentanza del sottoscrittore del titolo e per computare il termine massimo di presentazione per le cambiali a vista o a certo tempo vista;
la sottoscrizione di colui che emette la cambiale, “traente” nel caso di tratta ed “emittente” nel caso di pagherò. Nei pagherò cambiari deve essere indicato anche il codice fiscale dell’emittente oppure il luogo e la data di nascita.
Qualora manchi uno dei suddetti requisiti il documento non ha valore di cambiale.
Particolare rilievo assume l’elemento della scadenza. Infatti, la cambiale può essere emessa a vista, a certo tempo vista, a data fissa, a certo tempo data.
La cambiale a vista è pagabile alla presentazione, che deve avvenire entro un anno dalla data di emissione: il traente può modificare, anche allungandolo, questo termine, mentre il girante può solo abbreviarlo.
Nella cambiale a certo tempo vista, il termine di scadenza decorre dalla data dell’accettazione o, in mancanza, da quella del protesto.
Nella cambiale a data fissa la scadenza è a giorno fisso, mentre in quella a certo tempo data, invece, il termine indicato decorre dalla data di emissione (es. pagherò tra 30 giorni).
Non sono ammesse altre scadenze. In difetto di indicazioni sulla scadenza, questa si intende “a vista”.
Nella cambiale pagabile a vista o a certo tempo vista, il traente può disporre che la somma sia produttiva di interessi: tuttavia, affinché la clausola sia valida, il tasso di interesse deve essere precisamente indicato nella cambiale. Salvo diverse indicazioni, gli interessi decorrono dalla data della cambiale.