Il commercio al dettaglio tra le pareti di un negozio comporta una serie di costi fissi talvolta insostenibili. Per evitarli è possibile esercitare l’attività di venditore ambulante, prestando però attenzione al rispetto della normativa vigente.
L’attività di vendita al dettaglio in forma ambulante o, più correttamente, su aree pubbliche, è regolamentata dal Decreto Legislativo n. 114 del 1998, meglio noto come “Riforma Bersani”.
Nel Decreto sono indicati i requisiti da possedere e l’iter burocratico da seguire, oltre all’invito ad attenersi alle normative in vigore nella Regione di interesse.
Innanzitutto l’esercizio dell’attività è consentito solo a persone fisiche, ditte individuali o società di persone, come Sas o Snc, mentre è vietato a società di capitali, come Srl o SpA.
Come fare
Per l’avvio è necessario inoltrare al Comune un’apposita richiesta per una delle due seguenti tipologie di autorizzazione:
a) su posteggio fisso per la vendita in aree mercatali. L’autorizzazione di questo tipo ha durata decennale e consente anche la vendita in forma itinerante su tutto il territorio regionale e la partecipazione a fiere su scala nazionale.
b) su qualunque area del territorio nazionale, ma solo in forma itinerante. Anche in questo caso l’autorizzazione consente la partecipazione alle fiere nazionali, ma ha la particolarità di permettere la vendita in aree mercatali solo nei posteggi non assegnati o temporaneamente non occupati dai legittimi assegnatari.
Nella richiesta di autorizzazione occorre dichiarare di essere in possesso dei requisiti morali previsti per l’esercizio di un’attività commerciale, come ad esempio non aver dichiarato fallimento o non aver subito condanne a pene detentive, ad accezione naturalmente dei casi in cui si sia ottenuta la piena riabilitazione.
Inoltre, nella stessa domanda è possibile selezionare il settore merceologico di interesse e indicare, nel caso della prima tipologia di autorizzazione, il posteggio per il quale si chiede la concessione. Se il Comune al quale viene inoltrata la domanda non dispone di posteggi liberi, non resta che attenderne la disponibilità nel successivo bando di gara.
Entrambe le autorizzazioni sono sufficienti all’avvio dell’attività di vendita nel caso in cui la stessa non riguardi prodotti alimentari. In caso contrario il richiedente deve essere in possesso anche dei requisiti professionali obbligatori, tra cui, in alternativa, essere già iscritto alla Camera di Commercio oppure aver frequentato un apposito corso professionale riconosciuto dalle regioni o ancora possedere un diploma rilasciato da un istituto alberghiero.
Una volta ottenuta l’autorizzazione, i passi successivi sono l’apertura della partita IVA presso l’Agenzia delle Entrate, l’iscrizione alla locale Camera di Commercio e infine l’iscrizione all’INPS per il trattamento previdenziale e all’INAIL per la tutela in caso di infortuni.
E’ possibile semplificare questi ultimi adempimenti avvalendosi della procedura di Comunicazione Unica, grazie alla quale ogni sportello comunale per le attività produttive (SUAP) permette l’invio di un’unica richiesta telematica inoltrata contemporaneamente a tutti gli uffici coinvolti.